Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Regione Molise
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RECAPITI
Corte di Appello di Campobasso - Viale Elena n.1
tel.: 0874.400244;
fax: 0874.97445
email:
ca.campobasso@giustizia.it;
referente: dott.ssa Rossella Pota - Fuzionario Contabile
tel.: 0874.400279
email: rossella.pota@giustizia.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
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COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
•
Dott. DI CROCE Paolo - Consigliere presso la Corte di Appello
• Dott. LA RANA Antonio - Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello
• Dott. PAOLITTO Giuseppina - Consigliere presso la Corte di Appello
• Dott. SAPORITI Giovanni - Consigliere presso la Corte di Appello
• Dott. CRITANI Michele - Commercialista
- Ordine di Campobasso
• Dott. D’ABATE Carmine Franco - Commercialista - Ordine di Campobasso
• Dott. PAOLONE Salvatore - Commercialista - Ordine di Campobasso
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NOTIZIE GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI
-
Legge 10 dicembre 1993 n.515 e successive
modificazioni e Legge 6 luglio 2012 n.96-
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica;
-
Legge 5 luglio 1982 n.441 -
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e
di cariche direttive di alcuni enti;
-
Legge 23 febbraio 1995 n. 43 -
Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario
Il Collegio (art. 13 L. 515/1993)
Presso la Corte di Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di
ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto,
rispettivamente, dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale, che lo presiede, e da altri
sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I
componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro
che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori
universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti
effettivi, il Presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli
altri due tra le categorie di cui al periodo precedente. Non possono essere nominati componenti
effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali,
provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati
candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi
direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali
incarichi nei cinque anni precedenti.
Limiti di spesa (art. 7 L. 515/1993)
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare
l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione
o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino
residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta. Le spese
per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di
candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa sopra indicato esclusivamente al committente
che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un
candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono
essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge
515/1993.
Mandatario Elettorale (art. 7 L. 515/1993)
Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi
possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per
il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di
garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la
propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può
designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico
per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui
al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un
unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il
personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete
generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al
presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di
mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
La dichiarazione (art. 7 L. 515/1993)
La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n.
441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera
di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la
pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato
un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno
analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo
candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore
superiore a quello previsto dalla legge (euro 5.000,00), e tutti i contributi e servizi di
qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei
conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal
candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare
delle entrate. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione
di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il
termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. L'obbligo di dichiarazione
riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno
ricevuto contributi.
Controllo e pubblicità (art. 14 L. 515/1993)
Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i
rendiconti e ne verifica la regolarità. Per gli accertamenti da svolgere il Collegio chiede ai
competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di
vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello stato. Le dichiarazioni e i rendiconti
depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine
di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla
regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Le dichiarazioni e i rendiconti si
considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro
centottanta giorni dalla ricezione. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della
documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il
termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di
presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
SANZIONI (art. 15 L. 515/1993)
In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme
che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio
Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione
stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione
accertata.
Sanzioni (art. 15 L. 515/1993)
In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme
che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio
Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione
stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione
accertata.
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